• DIRITTO PENALE - ( anche con Gratuito Patrocinio se il richiedente ha i requisiti richiesti dalla legge n. 115/2002 )
  • CODICE DELLA STRADA - Risvolti penali e amministrativi
  • DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
  • DIRITTO CIVILE
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
 
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DIRITTO PENALE

Potrebbe accadere di ricevere presso un qualsiasi  Comando di Polizia o su strada a seguito di un controllo, la notifica di un verbale denominato  “” Verbale di identificazione, elezione del domicilio e nomina del difensore “””””. Se accade occorre prestare molta attenzione e rivolgersi subito ad un avvocato penalista.
Non bisogna lasciarsi distrarre dal fatto che non  sia stata indicata alcuna  somma di denaro  da pagare e quindi credere/pensare che non sia successo nulla di grave.
Al contrario, la cosa è molto grave! Con quel verbale ci viene detto che a seguito di  querela o commissione di fatti costituenti reato, verranno svolte delle indagini ed all’esito delle quali è possibile una imputazione che darà luogo a un processo o nella migliore delle ipotesi ad una archiviazione.
Quindi, è un atto particolarmente importante, è un campanello di allarme che deve attirare la vostra attenzione e non va trascurato o messo in un cassetto.
Particolare attenzione va prestata alle  raccomandate, che consiglio sempre di ritirare, tanto se non lo fate, la legge prevede la compiuta giacenza, ma soprattutto perché con raccomandata potreste anche ricevere un Decreto Penale di condanna, spesso non si realizza subito che è esso ha lo stesso valore di una sentenza di condanna per un reato che vi si addebita e quindi vi viene comminata dal GIP, su richiesta del P.M., una pena pecuniaria
Non dare la giusta  importanza all’atto che si riceve, mettendolo da parte e pensando di poterne parlare con l’avvocato piu’ avanti, non va nella giusta direzione per la salvaguardia dei vostri interessi; infatti, non tutti sanno che il DP va opposto entro giorni 15 dalla ricevuta notifica.
Trascorso infruttuosamente tale termine che è perentorio di giorni 15,  dal sedicesimo il D.P. è  IRREVOCABILE e non piu’ opponibile.
Mettersi alla guida di qualunque mezzo, anche fosse una bici, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo o dopo aver assunto droghe,  si va incontro se accertato dalle forze dell’ordine, mediante etilometro o esami tossicologici,  alla commissione di reati, quali la violazione dell’art. 186 e 187 del C.d.S.. Occorre rivolgersi subito ad un avvocato perché possa da subito intervenire nel vostro interesse, prospettandovi le varie soluzioni possibili come  la messa alla prova,  il LPU ecc… .
Parimenti si commette reato se ad uno stop o ad una rotonda e comunque su strada si tocca il veicolo che precede o di fianco e non ci si ferma per verificare che il conducente del mezzo che avete toccato non abbia bisogno di soccorso.  Non bisogna far l’errore di pensare che siccome è stato un piccolissimo striscio  o un urto debolissimo e notate che il conducente dell’altro mezzo un si è fatto nulla,  proseguite senza fermarvi.
Se lo fate commettete il reato previsto dall’art. 189 del CDS, meglio noto come omissione di soccorso.
L’entrata in vigore dei decreti n. 7 e 8 /2016 hanno cancellato diversi reati ciò al fine di alleggerire le Procure, trattasi di fattispecie che non hanno piu’ rilevanza penale, ma che sono stati trasformati in illeciti civili e amministrativi e quindi puniti oggi con sanzioni pecuniarie.
A titolo esemplificativo: il reato di Ingiuria –  falsità in scrittura privata – danneggiamento semplice – abuso della credulità popolare – guida senza patente artt. 116 , 15^ comma D.L.gs n. 285/1992 – omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ( art. 2 D.L. n. 463/1983) – in materia di riciclaggio l’omessa identificazione o registrazione (artt. 55 commi 1 e 4 del DLG n. 231/2007 – interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19 co 2 , L n. 194/1978 -  Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali ( art. 282 – 283 284 – 285 - 286 DPR n. 43/1973 –
A secondo dei casi la sanzione pecuniaria civile è stabilita entro una forbice che va da € 100,00  a € 8.000,00  o da € 200,00 a € 12.000,00.
In ogni caso per il pagamento di dette sanzioni non è possibile avvalersi di alcuna copertura assicurativa.
L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non è trasmissibile agli eredi.
Si pensi infine alla richiesta di archiviazione del PM inoltrata al GIP, conseguente ad una vostra querela,  per la quale avete chiesto di essere informati.
Occorre sapere che dalla notifica decorrono giorni 20 entro cui va proposta opposizione.
Decorso inutilmente detto termine si decade dal diritto.

CODICE DELLA STRADA - RISVOLTI PENALI E AMMINISTRATIVI

Il Codice della Strada è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione stradale dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Ogni Stato definisce il contenuto e le modalità di esecuzione e di attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento interno e agli accordi internazionali.
Il CDS attualmente in vigore con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 nel corso di questi anni ha subito innumerevoli modifiche con cadenza, nelle migliori delle ipotesi, annuale. Non ultima è la modifica apportata dalla legge n. 120 del 29.07.2010 in materia di sicurezza stradale.
L’attuale codice della strada pone particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di alcool, stupefacente, omissione di soccorso, o semplicemente il rifiuto di sottoporsi al test,  solo per citarne alcune delle violazioni piu’ ricorrenti,  cui non viene prestata, da parte dei conducenti, la dovuta attenzione e ciò fino a quando non si incappa nella verbalizzazione di una delle predette violazioni al CDS.
La tempestività con cui ci si rivolge al legale puo’ fare risparmiare tempo e denaro e permette per effetto della legge n. 120/2010 di ottenere indietro il proprio automezzo al posto della confisca e dimezzato il periodo di sospensione patente, anche se detti benefici non sono  per tutti, ma bisognerà valutare caso per caso se ne ricorrano le condizioni.

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

L'articolo 23 della Costituzione italiana recita: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" (principio della riserva di legge).
L'articolo 53 della Costituzione italiana impone: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".
Questi due articoli rappresentano la base e i limiti entro i quali il legislatore si può muovere. Innanzitutto nessun tributo può essere istituito se non mediante un atto avente forza di legge (riserva di legge); tutti i tributi sono dovuti in ragione della propria capacità contributiva; tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche siano essi cittadini o non cittadini, residenti o non residenti; il sistema tributario deve essere caratterizzato dal criterio della progressività per cui l'ammontare complessivo del peso tributario varierà in misura più che proporzionale al variare della capacità contributiva.
Il buon contribuente assolve ai propri doveri tributari e fiscali  pagando imposte e tasse  secondo le disposizioni vigenti, ma spesso non basta, nonostante tutto, spesso ci si vede recapitare dall’Agenzia delle Entrate  una comunicazione di iscrizione a ruolo, a seguito di rettifica della dichiarazione dei redditi o una cartella esattoriale, non sempre gli importi richiesti sono dovuti e se non si impugna l’atto  presso la competente Commissione Tributaria entro termini brevi  l’atto diviene esecutivo e potrà essere disposta, a seguito di mancato pagamento, il fermo amministrativo di automezzi o il pignoramento di propri beni.
 

DIRITTO CIVILE

La responsabilità civile si ha per inadempimento contrattuale e/o per fatto illecito doloso o colposo (c.d. extracontrattuale), e tali categorie giuridiche,  hanno in comune un comportamento posto in essere da un soggetto e lesivo dei diritti di altro soggetto, a cui la legge riconosce la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo disciplina l’attività della pubblica amministrazione. Le prerogative riconosciute all'Amministrazione sono circoscritte da ben precisi limiti, collegati, nel sistema giuridico italiano, al rispetto del principio costituzionale di legalità, secondo il quale l'amministrazione può esprimersi solo attraverso l'emanazione degli atti amministrativi previsti e tipizzati dalla legge (principio di tipicità) e al solo scopo di perseguire il fine indicato dalla legge (principio di nominatività). Questi ed altri principi sono alla base delle cd. norme di azione, che disciplinano l'attività autoritativa dell'amministrazione: dalla violazione di tali principi e norme deriva la patologia dell'atto amministrativo, in termini di loro nullità, inesistenza ed annullabilità. Strettamente connessa alla disciplina dell'attività dell'amministrazione pubblica è dunque la possibilità di reagire giurisdizionalmente contro gli atti amministrativi assunti in dispregio della legge. Sussiste un plesso giurisdizionale apposito, composto dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato. Ad essi è assegnata la funzione di annullare gli atti amministrativi illegittimi.